Collisione tra auto e bici: sì alla presunzione di cui all’art. 2054, c. 2, c.c.

In tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi, con la conseguenza che, nel caso in cui vengano a collisione un’autovettura ed una bicicletta, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c. secondo cui nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (con la nota precisazione che la presunzione di colpa di cui sopra ha, tuttavia, carattere residuale ed opera soltanto quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità).

Corte di appello di Milano, sentenza del 19.7.2022, n. 2542

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