La circolazione presuppone una strada o un’area – pubblica o destinata ad uso pubblico – ad essa equiparata; e ciò significa che, se un veicolo senza rotaie viene guidato in una zona priva di tale caratteristica, la circolazione in senso giuridico non sussiste, onde non sono applicabili né l’art.2054 cod. civ, né la normativa attinente all’assicurazione obbligatoria per la conseguente responsabilità (nel caso di specie, trattasi di domanda di risarcimento dei danni proposta da parte dell’impresa incaricata della progettazione e realizzazione del sistema di controllo degli accessi alla viabilità interrata privata e relativi parcheggi la quale afferma che, nell’area di cantiere all’interno del parcheggio, dove la stessa aveva appena posizionato le colonnine di ingresso del parcheggio, era presente un mezzo per il sollevamento aereo che, durante le manovre atte a posizionare una scala in ferro, urtava la colonnina di ingresso del parcheggio sradicandola, causando un danno che rendeva necessario la sostituzione della colonnina; l’evento, quindi, osserva il Giudice sulla base del principio sopra riportato, si sarebbe verificato all’interno di un cantiere non aperto né al traffico veicolare né ad un numero di persone indeterminato aventi accesso giuridicamente lecito).
NDR: in senso conforme Cass. 20 ottobre 2016, n. 21254; si veda altresì Cass. 28.06.2018, n. 17017.
Tribunale di Milano, sentenza del 20.9.2021, n. 7440
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