Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo un passeggero, in violazione dell’art. 170, comma 2, cod. strada) sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del conducente il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza, ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell’evento dannoso; pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può tuttavia costituire un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
NDR: in tal senso Cass. 6481/2017, 11947/2006 e 10526/2011.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 21.3.2023, n. 2042
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