Accertato che la velocità incongrua abbia impedito al danneggiante convenuto di mantenere il controllo del proprio mezzo sì da realizzare nei tempi adeguati l’adozione di una manovra – indubbiamente emergenziale – impeditiva dell’evento (investimento del ciclista), è doveroso evidenziare che ciò attiene al solo piano dell’evitabilità dovendosi – al contempo – valutare anche quello della prevedibilità del fatto, posto che la condotta colposa del conducente dell’autovettura non esclude che debba svolgersi un giudizio di estrema censura riguardo alla condotta dell’investito (il ciclista, che nella specie ha serbato una condotta caratterizzata da estrema disinvoltura e reiterata violazione delle più elementari norme prudenziali, pedalava senza tenere le mani sul manubrio, procedeva a velocità inadeguata alle circostanze, omettendo anche solo di rallentare nei pressi del segnale di stop posto all’intersezione delle vie, impegnava il passaggio pedonale in sella alla bicicletta così contravvenendo alla specifica norma dell’art. 182, comma 4, C.d.S., non essendo tale passaggio destinato all’attraversamento delle biciclette, bensì ai pedoni. Tutto ciò connota in senso indubbiamente prevalente l’efficienza causale della sua condotta e rendono nella specie opportuno quantificarne l’incidenza in ragione dell’80% ponendosi il restante 20% a carico della convenuta).
Tribunale di Milano, sentenza del 23.2.2021, n. 1575
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