Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall’onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente (nella specie sono corrette le seguenti argomentazioni. Nel caso di specie si deve concludere per la responsabilità esclusiva dell’attore, rivestendo valenza assorbente nella produzione del sinistro le accertate condotte dello stesso integranti plurime e gravi violazioni del Codice della Strada, ovvero la marcia contro mano ed il mancato utilizzo delle luci di segnalazione e di indumenti catarifrangenti, in orario serale e con scarsa visibilità in presenza di foschia. Si deve altresì sottolineare che, per converso, non è stata accertata alcuna infrazione o comportamento imprudente del convenuto, avendo anzi i verbalizzanti riscontrato che egli aveva la seconda marcia inserita e che procedeva quindi a velocità commisurata alla fase di svolta, come anche desumibile dal fatto che il ciclista non è stato scaraventato a distanza eccessiva dal punto d’urto, pur non determinabile con certezza).
NDR: in tal senso Cass. 13672/2019.
Corte di Appello di Milano, sentenza del 6.9.2023, n. 2601
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