Cedibilità del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale

Va condiviso il principio della generale cedibilità del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale, non potendo qualificarsi detto credito come strettamente personale, e non sussistendo nel nostro ordinamento espressi divieti normativi in tal senso, talchè il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio ad un terzo, il quale è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l’accertamento della responsabilità dell’altra parte e per la condanna di questo, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni. Va inoltre evidenziato che il credito risarcitorio, derivando da un sinistro stradale, non è da ritenersi un credito futuro, in quanto sorge al momento stesso in cui si verifica l’evento, a prescindere dall’accertamento del medesimo e dalle eventuali contestazioni sulla sua esistenza, ed è quindi un credito attuale, certo e cedibile sin dal verificarsi del fatto illecito indipendentemente dalla sua liquidità ed esigibilità, dal momento che anche un credito non determinato nell’ammontare, oppure non esigibile, può essere oggetto di cessione.

NDR: in argomento Cass. 11095/2009, 21765/2019, 51/2012 e 52/2012.

Tribunale di Roma, sentenza del 23.2.2023, n. 3075

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