Il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l’insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere; ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai «soggetti equiparati», ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. E’ stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione. E’, dunque, essenziale – per la vittima del dovere che abbia contratto un’infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio – che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di «particolari condizioni», che è un concetto aggiuntivo e specifico. La nozione di “particolari condizioni ambientali o operative» è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che rilevano: «… condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto». Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l’esposizione a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (fattispecie in tema di riconoscimento dello status di vittima del dovere in seguito ad incidente stradale occorso al carabiniere, investito da un’auto proveniente dal suo stesso senso di marcia mentre si era portato al centro della strada per intimare l’alt ad un veicolo proveniente dal senso opposto.)
Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 19.6.2024, n. 16851
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