Cambio di corsia e svolta dalla corsia destinata ad andare dritto: responsabilità concorrente

Qualora motociclo e auto intraprendano e ultimino una svolta a sinistra su strada a due corsie procedendo dunque in parallelo al motociclo e il motociclo si sposti sulla destra, volendo verosimilmente cambiare corsia, urtando con il suo fianco destro la parte laterale sinistra del veicolo Golf deve ritenersi sussistente, sulla scorta del complessivo compendio probatorio, una responsabilità concorrente dei rispettivi conducenti nella causazione del sinistro. Ciò in quanto, da un lato, il conducente dell’auto, ai sensi dell’art. 2054, I comma, c.c., non ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento lesivo si è reso responsabile della violazione: i) della generale regola di comportamento che impone ai conducenti dei veicoli che stanno per approssimarsi ad una intersezione di dover usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti (art. 145, comma 1, d.lgs. 285/1992); ii) della regola di comportamento prevista dall’art. 154, comma 2, secondo cui il conducente che intende eseguire una manovra per svoltare a destra o a sinistra, per cambiare corsia o per impegnare un’altra strada, deve assicurarsi di non creare pericoli o impedimenti agli altri utenti della strada, prestando attenzione alla loro posizione, direzione e distanza; iii) della violazione del comma 3, per aver omesso di utilizzare la corsia dedicata alla svolta a sinistra così inducendo in errore gli altri utenti della strada (nella specie il motociclo, attore), circa l’assenza di altri veicoli in fase di manovra di svolta a sinistra. Dall’altro lato il conducente del motoveicolo ha avuto una condotta di guida violativa di regole cautelari di comportamento allorché, all’esito della manovra di svolta a sinistra, conducendo il proprio motoveicolo nella corsia di sinistra, ha intrapreso una manovra di cambio corsia, volendosi spostare sulla corsia di destra, senza tuttavia avvedersi dell’eventuale sopraggiungere di altri mezzi (ed infatti, il motociclista avrebbe in ogni caso dovuto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 154 cit., comma 1, assicurarsi, prima di effettuare la manovra di cambio di corsia, di non creare pericoli o impedimenti agli altri utenti della strada, prestando attenzione alla loro posizione, direzione e distanza, anche controllando attraverso lo specchietto destro l’eventuale sopraggiungere di altri veicoli).

Tribunale di Milano, sentenza del 8.2.2023, n. 1024

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