Qualora da un lato risulti provato che l’attrice sia caduta mentre camminava sul gradino/scivolo per carrozzine insistente sull’area di servizio gestita dal convenuto e, dall’altro, questo abbia dimostrato la non riferibilità causale dell’evento di danno alla cosa, che ha avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno, va affermato che ciò esclude in radice l’operatività della norma di cui all’art. 2051 c.c., in quanto il danno non è stato cagionato dalla cosa, emergendo chiaramente che il luogo non presentava alcuna anomalia (trattandosi di un ordinario marciapiede con scivolo per facilitare il transito delle carrozzine dal marciapiede alla sede stradale, che risulta dalle foto in buone condizioni di manutenzione, non percependosi né le asperità lamentate dall’attrice né il gradino che avrebbe dovuto essere segnalato, dovendo naturalmente escludersi che debba essere segnalato il normale dislivello tra marciapiede e sede stradale). Deve dunque concludersi che la res custodita non abbia avuto alcun ruolo causalmente efficiente nella produzione del danno, con conseguente esclusione a monte del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento di danno, restando dunque assorbita la questione dell’eventuale dimostrazione da parte del convenuto del caso fortuito, sub specie di condotta negligente e imprudente della danneggiata stessa.
NDR: in argomento si veda Cass. 4160/2019 e 1705/2021.
Tribunale di Milano, sentenza del 2.2.2021, n. 724
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