Caduta per avvallamento pericoloso e imprudenza del danneggiato

Va confermato che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (fattispecie in tema di presenza dell’avvallamento pericoloso, giudicato ben visibile in considerazione sia dell’ora diurna in cui la caduta era avvenuta, sia delle caratteristiche intrinseche dello stesso).

NDR: in tal senso, tra le altre, Cass. 29 gennaio 2019, n. 2345 e 3 aprile 2019, n. 9315.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.3.2021, n. 6554

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