Il custode comunque deve predisporre quanto necessario per prevenire danni attinenti alla cosa custodita; il caso fortuito, pertanto, sarà integrato dalla condotta del terzo o del danneggiato soltanto se si traduca in una alterazione imprevista e imprevedibile dello stato della cosa.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di provare l’esistenza del caso fortuito, considerato comunque che i suoi obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gli impongono di adottare tutte le misure idonee per prevenire e impedire la produzione di danni a terzi. Il custode, infatti, è tenuto a predisporre quanto necessario per prevenire danni attinenti alla cosa custodita; il caso fortuito, pertanto, sarà integrato dalla condotta del terzo o del danneggiato soltanto se si traduca in una alterazione imprevista e imprevedibile dello stato della cosa.
Su piano probatorio, il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità (nel caso di specie i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza del giudice del merito, in quanto non conforme agli orientamenti giurisprudenziali in materia, per avere lo stesso ritenuto la condotta del danneggiato integrativa di per sé del caso fortuito essendo, a suo avviso, l’avvallamento percepibile dal ciclista danneggiato per la sua dimensione e per l’orario in cui era avvenuto il sinistro; come, invece, precisato dalla Suprema Corte, il Comune avrebbe dovuto prevenire l’avvallamento certamente presente ed intrinsecamente pericoloso, non avendo provato che si fosse appena creato).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.5.22, n. 13729
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