Confermata la decisione del giudice del merito il quale aveva rigettato la domanda, avanzata nei confronti del Comune, di risarcimento dei danni subiti dall’attore a seguito di una caduta in cui lo stesso era incorso nel transitare, in sella alla propria bicicletta, su una via pubblica caratterizzata da una pavimentazione fortemente sconnessa, essendo il fatto dannoso riconducibile all’incidenza di un caso fortuito identificabile, nella specie, nel comportamento poco accorto del danneggiato, il quale, ove avesse proceduto con la necessaria avvedutezza, avrebbe certamente evitato di incorrere nell’infortunio denunciato.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.03.2022, n. 9410
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