Confermata la decisone del giudice del merito che aveva rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzata, ex art. 2051 c.c., nei confronti dell’ente proprietario della strada dalla ricorrente caduta a causa di un dislivello invisibile di un tombino. Pur ritenendo, infatti, provato che la danneggiata fosse inciampata nel tombino, è stato osservato come lo stesso presentava carattere innocuo – essendo minima la sua sporgenza – mentre le sconnessioni e il tombino stesso erano visibili al momento dell’evento, mediante l’uso da parte del pedone se non dell’ordinaria diligenza, quantomeno dello specifico grado di diligenza richiesto dal generale principio di autoresponsabilità e di correttezza nell’uso della strada pubblica, con riferimento allo specifico atto – percorrenza del marciapiedi – in corso di compimento al momento del sinistro. Inoltre, il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell’ora mattutina né erano state allegate particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale. Infine, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, il che rendeva tutto visibile ed il marciapiedi era esteso in larghezza in modo che il pedone avrebbe potuto camminare senza necessariamente passare sopra il tombino.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.04.2022, n. 11794
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