La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un’energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno, mentre qualora si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (nel caso di specie, la caduta è avvenuta in corrispondenza di una sconnessione del marciapiede evidentissima e più che percepibile con l’uso della normale diligenza, in condizioni metereologiche ottimali, allorquando vi era ancora luce naturale, su una delle strade principali della località e in una buca delle dimensioni di circa 50 X 50 cm., profonda circa 10 cm, nel mezzo del marciapiede; tuttavia, nel caso speciefico, una mattonella posta al bordo della buca cedeva al passaggio del danneggiato, frantumandosi e causando la perdita di equilibrio, pertanto appare sussistente l’insidiosità della res per l’utente della strada, insidiosità che consente di invocare la responsabilità della p.a. per l’evento, sia pure con il concorso del danneggiato ai sensi dell’art. 1127 c.c.; ne discende, pertanto, che, ferma restando la responsabilità del custode, la diligenza richiesta ad ogni singolo avventore del luogo debba essere improntata e commisurata al rispetto delle caratteristiche medesime della res, dovendosi dunque imporre un’ordinaria diligenza nel percorrere la pubblica via, tenuto conto della perfetta visibilità dei luoghi al momento dell’occorso e delle caratteristiche del percorso, inducendola a porre maggiore attenzione nell’incedere e a scegliere un percorso alternativo, comunque evitando di porre il piede proprio sul limitare di un significativo dissesto. Viene pertanto ripartita la responsabilità del sinistro in egual misura tra le due parti).
NDR: in tal senso Cass. 6306/2013.
Tribunale di Lecce, sentenza del 28.4.2022, n. 1173
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