In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della “res”, in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d’essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l’obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (ne deriva che va affermata la responsabilità della convenuta Città Metropolitana di Milano per l’infortunio, dovendo tuttavia la stessa essere ridotta nella misura del 50%, percentuale che si ritiene di dover attribuire al concorso di colpa ex art. 1227 co. 1 c.c. del danneggiato, cui deve muoversi il rimprovero di non aver adottato la necessaria cautela di moderare la velocità o di scendere dal velocipede, considerato che era tramontato e la pista ciclabile non era illuminata artificialmente, nonché tenuto conto che aveva le luci di segnalazione ad intermittenza, ma non le luci di produzione: fattispecie in tema di domanda di risarcimento danni per l’infortunio da caduta a causa della presenza di buche nel manto stradale e della mancanza d’illuminazione pubblica, con situazione di pericolo non segnalata).
NDR: in tal senso Cass. 21212/2015 e 2660/2013.
Tribunale di Milano, sentenza del 30.1.2023, n. 750
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