Va confermato che se il contatto con la cosa provochi un danno per l’imprudente comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l’operare della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno. In particolare si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell’insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con la normale diligenza e attenzione da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (conferma della decisione per cui è stata la condotta imprudente del pedone, il quale avrebbe dovuto prestare attenzione al fondo stradale, evitando di scendere dal marciapiede tra due auto parcheggiate in quel tratto di strada pericoloso, sconnesso e con buche anche di non modeste dimensioni, o comunque di procedere con la dovuta cautela, che ha determinato un esclusivo e decisivo apporto causale alla verificazione del danno.
NDR: in tal senso Cass. 16 maggio 2013 n. 11946 e 22 ottobre 2013 n. 23919.
Corte di appello di Lecce, sentenza del 28.6.2022, n. 736
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno