In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i doveri di precauzione (gravante sul custode) e cautela (gravante sul terzo che entri in contatto con la cosa), e, quando manchi l’intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (nella specie, in tema di sinistro per buca stradale, deve concludersi, in considerazione, in particolare, della buona visibilità e dell’assenza di ostacoli limitanti la visuale, che l’evento dannoso sia eziologicamente riconducibile alla condotta esclusiva del danneggiato, tale da integrare il cd. fortuito).
NDR: in tal senso Cass. 2482/2018.
Tribunale di Lecce, sentenza del 18.3.2021, n. 785
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