In tema di responsabilità ex art.2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso di causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di avere tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
NDR: in tal senso Cass. 15718/2016, 11526/2017 e 11024/2018.
Tribunale di Milano, sentenza del 25.2.2021, n. 1711
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