Il conducente di un ciclomotore deve concentrare la sua attenzione alla circolazione, senza che possa pretendersi che avvisti tempestivamente eventuali anomalie del manto stradale (nella specie peraltro in continuità cromatica con l’asfalto e dunque nemmeno visibili): né, del resto, è possibile ritenere che l’incidente sarebbe stato evitato qualora si fosse condotto il mezzo con ridotta velocità di guida (evidenziandosi in ogni caso che nessuna emergenza processuale autorizza a ritenere sia stato in effetti superato il limite ivi previsto), considerata l’instabilità del veicolo a due ruote, idonea ad essere compromessa anche con una condotta di guida estremamente prudente (deve dunque nella specie accertarsi la responsabilità dell’ente locale convenuto ex art. 2051 c.c. in relazione al sinistro occorso a causa della buca in questione).
Tribunale di Milano, sentenza del 24.3.2022, n. 2612
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