Bici tamponata da un’auto sulla corsia di sorpasso: concorso di colpa

Ai sensi dell’art. 2054, comma 1, cod. civ. il conducente è responsabile dei danni cagionati dalla circolazione del veicolo “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e, nel caso di scontro tra veicoli, “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno”. Incombe, dunque, ad entrambe le parti l’onere di superare la presunzione di colpa, provando una condotta prudente e diligente nella fattispecie concreta, dovendosi confermare la necessità che sia data prova non solo dell’ elemento negativo della condotta del conducente del veicolo, ossia del non aver violato specifiche norme di legge o di diligenza, prudenza e perizia, con particolare riguardo alla velocità idonea in relazione allo stato dei luoghi, ma anche dell’elemento positivo, consistente nel concreto e attivo tentativo di evitare in ogni modo il sinistro, approntando idonee manovre di emergenza (ritiene questo Giudice che debba dichiararsi il concorso di colpa nella causazione del sinistro nella misura del 25% a carico del conducente dell’auto, mentre il restante 75% dovrà essere imputato a carico della stessa parte attrice. E’ pacifico, infatti, che l’autovettura abbia investito il ciclista da tergo. Va altresì però considerato come l’attore abbia confermato il fatto di aver subito l’impatto con l’autovettura quando si trovava nella corsia di sorpasso, e dunque dopo aver compiuto una manovra di inserimento in detta corsia, differente rispetto a quella che stava percorrendo. Parte attrice non ha provato che la sua condotta di immissione nella corsia di sorpasso sia avvenuta con le dovute precauzioni che detta operazione necessita e il convenuto non ha provato che l’autovettura procedesse ad una velocità prudenziale. Risulta, quindi, non del tutto superata la presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c.).

Tribunale di Milano, sentenza del 3.2.2023, n. 885

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