Al fine di stabilire l’eventuale illiceità della condotta di attraversamento in sella a velocipede di un passaggio pedonale, in assenza delle condizioni che impongano l’attraversamento con veicolo condotto a mano, le riportate norme di comportamento stabilite nel Titolo V C.d.S. (si vedano in particolare gli artt. 47, 143, comma 2 e 182, comma 4, nonché l’art.. 377, comma 2, Reg. esec. e att. C.d.S.) presentano questa sequenza: i velocipedi (veicoli sprovvisti di motore, la bicicletta tra questi) devono viaggiare a destra sulla carreggiata, il più possibile vicino al suo margine destro; quando per le condizioni di circolazione (ad es., in caso di affollamento pedonale, traffico veicolare intenso, ecc.) il velocipede condotto in sella sia d’intralcio o di pericolo per i pedoni, esso deve essere portato a mano (art. 182, comma 4); il comportamento sarà identico anche nel corso di un attraversamento di carreggiata su strisce pedonali (art. 377 Reg. esec. e att. CdS), ovvero in qualunque altra situazione in cui il velocipede occupi spazi dedicati ai pedoni (per es., i marciapiedi). Le norme menzionate devono essere interpretate nel senso che consentono al ciclista di occupare spazi altrimenti dedicati ai soli pedoni – comportamenti consentiti solo in situazioni di affollamento pedonale ovvero di traffico veicolare intenso – purché il velocipede sia condotto a mano, e non in sella, risultando, in ogni caso, obbligatorio che quando è condotto in sella debba essere tenuto sempre il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 5.2.2024, n. 3242
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