L’art. 144 Codice delle Assicurazioni stabilisce che il danneggiato è titolare di un’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile e che laddove il danneggiato voglia ricorrere a tale azione diretta, dovrà chiamare in giudizio “anche il responsabile del danno”, oltre alla relativa compagnia assicurativa. Al riguardo va confermato l’orientamento giurisprudenziale che ritiene che il “responsabile del danno”, debba identificarsi con il proprietario del veicolo che ha causato l’incidente. Trattasi dunque di un’ipotesi di “litisconsorzio necessario”, tra il proprietario del veicolo danneggiante e la compagnia di assicurazioni per la RCA che copre il suddetto veicolo.
NDR: in tal senso, ex multis, Cass. 25421/14.
Tribunale di Roma, sentenza del 4.4.2023, n. 5499
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