Posto che la questione controversa sulla portata dell’art. 141 codice delle assicurazioni non può prescindere da una presa di posizione sulla questione della portata dell’incipit del primo comma, che fa espressamente “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”, escludendo in radice l’operatività dell’azione diretta del trasportato laddove ricorrano, per l’appunto, gli estremi del caso fortuito, va confermato che nella cornice del giudizio configurato dall’art. 141, 1° c., cod. ass., in cui si prescinde dall’accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l’assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli.
NDR: in tal senso Cass. S.U. 35318/2022, nonché Cass. 17963/2021.
Corte di Appello di Bari, sentenza del 2.3.2023, n. 329
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