Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo ma non anche le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’art. 141 cit. (nella specie l’attore ha prodotto il modulo di constatazione amichevole, rispetto al quale l’assicurazione convenuta nulla ha obiettato, né in relazione all’eventuale verificarsi del sinistro per caso fortuito, né in relazione al nesso causale tra lo stesso e le lesioni riportate dall’attore; acclarato ciò, non rimane dunque che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur).
NDR: in tal senso Cass. n. 16181/2015.
Tribunale di Milano, sentenza del 6.12.2021, n. 10144
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