La nozione di “caso fortuito”, prevista come limite all’applicabilità dell’azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 CdA, riguarda l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell’altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro.
NDR: in tal senso Cass. S.U. n. 35318 del 30/11/2022.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 26.3.2024, n. 8101
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