A norma dell’art. 292 C.d.A. l‘Impresa Designata dal Fondo Vittime della Strada che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro (conducente e proprietario) per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese. Trattasi di norma omologa al diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, ovvero del conducente se l’assicurato è il proprietario non responsabile del sinistro stradale a norma del terzo comma art. 2054 c.c. L’azione di regresso dell’assicuratore e quella di rivalsa dell’impresa designata sono correlate all’astratta configurabilità e al concreto accertamento della responsabilità per il sinistro stradale che il convenuto in regresso o rivalsa può contestare formulando le medesime eccezioni opponibili al danneggiato.
Tribunale di Roma, sentenza del 30.12.2021, n. 20199
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