Sul corretto inquadramento dell’azione prevista dall’art. 292, primo comma, del D.Lgs. n. 209 del 2005 va data continuità al principio per cui l’azione recuperatoria esperita dall’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada nei confronti dei responsabili del sinistro va qualificata come un’azione avente natura autonoma e speciale ex lege – non assimilabile né allo schema tipico dell’azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione legale nei diritti del danneggiato – in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell’assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile. Da ciò discendere l’operatività del termine ordinario decennale di prescrizione, con decorso dalla data dell’effettuato pagamento.
In caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, l’art. 292, primo comma, D.Lgs. n. 209 del 2005 abilita l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada all’esercizio dell’azione di recupero dell’indennizzo pagato “nei confronti dei responsabili del sinistro”: tali sono il proprietario e – ove diverso da questi – il conducente del veicolo danneggiante.
NDR: in tal senso Cass. SU 07/07/2022, n. 21514.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.1.2024, n. 1368
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