Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il contenuto della confessione stragiudiziale resa dal conducente del veicolo assicurato non è vincolante nei confronti del confitente, né nei confronti dell’impresa di assicurazioni, ma soltanto liberamente apprezzabile dal giudice (principio applicato alla fattispecie, nell’ambito dell’azione intentata dal trasportato nei confronti del conducente del motociclo caduto e dell’Assicurazione, relativa alle dichiarazioni contenute nella comparsa di costituzione in appello del detto conducente, contumace in primo grato, costituitasi in appello al fine di essere manlevato e garantita dall’assicurazione).
NDR: in tal senso Cass. 13/05/2010, n. 11595.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 8.3.2023, n. 6973
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