A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del CdS (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate. Detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità; né la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio è ricavabile dal verbale di accertamento, il quale non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorché e nell’istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato (nella specie la SC afferma che il ricorrente fa riferimento alla produzione nel giudizio di merito del certificato di taratura, dal quale risulterebbe l’esecuzione di una verifica in data 6.10.2016, limitandosi meramente a richiamarlo, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, con precisazione dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte: la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il relativo motivo inammissibile).
NDR: in argomento Cass. n. 6579 del 06/03/2023, n. 533 del 11/01/2018, n. 10463 del 3/06/2020, n. 22499 del 24/09/2018, n. 9645 del 11/05/2016, n. 18022 del 9/07/2018 e n. 32369 del 13/12/2018.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 6.2.2024, n. 3335
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