Qualora, con riferimento alla domanda di risarcimento danni azionata dal conducente di motociclo che deduca di essere stato investito dall’autovettura del convenuto, risulti accertato, da un lato, che l’automobilista ha effettuato un cambio di corsia in un punto ove l’attraversamento di carreggiata non era consentito (attraversamento linea continua), e, dall’altro, che il motociclo ha tentato un illegittimo superamento a destra dell’autovettura, oltre che aver superato il limite di velocitĂ posto in ragione della carreggiata impegnata, è da ritenersi che entrambi i conducenti abbiano concorso alla produzione del sinistro (dovendo in particolare dichiararsi il concorso di colpa nella causazione del sinistro nella misura del 60% a carico del conducente dell’autovettura, mentre il restante 40% a carico della parte attrice, essendo pacifico che l’autovettura abbia impegnato la corsia di svincolo in un punto ormai tardivo, attraversando la linea bianca continua, mentre l’intenzione del motociclista non era quella di imboccare la corsia di decelerazione, ma di proseguire dritto; cionondimeno, aver condotto il motociclo sulla corsia di decelerazione per tentare il sorpasso a destra dell’autovettura, ha certamente contribuito al verificarsi del sinistro).
NDR: sull’art. 2054, comma 1, cod. civ., norma applicata al caso di specie, si veda (relativamente alla necessità che sia data prova non solo dell’elemento negativo della condotta del conducente del veicolo, ossia del non aver violato specifiche norme di legge o di diligenza, prudenza e perizia, con particolare riguardo alla velocità idonea in relazione allo stato dei luoghi, ma anche dell’elemento positivo, consistente nel concreto e attivo tentativo di evitare in ogni modo il sinistro, approntando idonee manovre di emergenza) Cass. n. 30338 del 2017.
Tribunale di Milano, sentenza del 10.2.2023, n. 1094
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