È infondato l’appello con il quale parte appellante si duole del mancato riconoscimento e della conseguente mancata liquidazione, da parte del primo Giudice, del danno materiale alla bicicletta a seguito di sinistro stradale, in considerazione del fatto che parte attrice (anche a voler ammettere che la caduta della bicicletta a terra a seguito della apertura dello sportello della vettura abbia determinato un danno al mezzo), non ha fornito prova di aver sostenuto esborsi per la riparazione del velocipede, avendo allegato una semplice fotografia dello stesso senza tuttavia nulla dedurre e provare circa i costi sostenuti per il ripristino del mezzo.
Tribunale di Roma, sentenza del 13.12.2021, n. 19250
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