L’attraversamento fuori dalle strisce e la ridotta visibilità sono elementi insufficienti a dimostrare che l’investitore aveva fatto tutto il possibile per evitare l’evento. Pertanto, qualora il convenuto si limitati ad allegare solo detti elementi non può ritenersi superata la presunzione di colpa che grava sull’investitore, non avendo questi dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, né che il comportamento colposo del pedone debba qualificarsi come fatto imprevedibile e inevitabile, tale da assurgere a causa esclusiva dell’evento. Cionondimeno, la condotta del pedone deve essere considerata ai fini del concorso di colpa di cui all’art. 1227 comma 1 c.c. (nella specie l’apporto eziologico di tale condotta, in relazione al grado della colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate, deve essere contenuto nella misura del 30%, laddove il restante 70% è ascrivibile alla responsabilità dell’investitore).
NDR: in argomento Cass. 8663/2017 e 20137/2023.
Tribunale di Rimini, sentenza del 13.9.2023, n. 794
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