Confermata l’esclusiva responsabilità del pedone il cui comportamento aveva assunto una efficienza causale esclusiva al verificarsi del danno, avendo lo stesso attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, in modo talmente repentino ed imprevedibile, dopo essere sbucato dalla vegetazione in prossimità di un’aiuola spartitraffico, da non consentire al conducente di avvistarlo e di evitare il danno.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.03.2022, n. 8940
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