Il conducente di un veicolo ha un preciso dovere di attenzione teso all’avvistamento del pedone e dunque deve prevedere anche i comportamenti imprudenti e indisciplinati dei pedoni ed essere in grado di evitarne l’investimento. Di conseguenza, per essere esente da responsabilità, il conducente deve dimostrare che non vi era alcuna possibilità di evitare lo scontro, anche utilizzando la prudenza richiesta. Infatti, l’attraversamento di un pedone, è difficilmente considerato un evento imprevisto ed inevitabile, sia per la sua lentezza, sia per la sua visibilità. Tuttavia, è bene precisare che anche il pedone è soggetto alle regole del Codice della strada e, pertanto, la sua condotta può concorrere al verificarsi dell’evento lesivo, allorquando il suo comportamento colposo, abbia contribuito al verificarsi del sinistro e delle sue conseguenze. Ciò può verificarsi quando il pedone abbia adottato una condotta imprudente, vale a dire abbia posto in essere una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Ciò posto, va confermato che in presenza di un concorso di colpa del pedone, allo stesso può essere applicata una percentuale di responsabilità e di conseguenza, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., il risarcimento deve essere diminuito in base alla percentuale di responsabilità riscontrata (nel caso di specie, si deve ritenere che l’attore non stesse attraversando la strada sulle apposite strisce pedonali, benché le stesse fossero ad una distanza risibile dal punto in cui si trovava; stava poi attraversando una strada a percorrenza veloce, praticamente con luce scarsa, in un luogo dunque ed in un orario, in cui la presenza di un pedone sicuramente non era prevedibile. Apparendo che l’impatto non sia avvenuto a forte velocità, va ritenuta la responsabilità concorrente dell’attore nella misura del 50%).
NDR; in argomento Cass. 29277/2019, 52071/2019, 12576/2018, 6514/2021 e 5624/2020.
Tribunale di Roma, sentenza del 24.4.2023, n. 6475
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