In tema di colpa nella circolazione stradale, l’obbligo di ridurre la velocità all’approssimarsi di un incrocio e di impegnare con prudenza e a velocità moderata l’area del crocevia sussiste anche a carico di colui che circoli su strada che assegni il diritto di precedenza ovvero che, in presenza di un semaforo, abbia il segnale di via libera, perché il diritto di precedenza non esonera il conducente dall’obbligo di porre la massima attenzione ai pericoli che possano sorgere da comportamenti illeciti od imprudenti tenuti da altri utenti della strada i quali non gli accordino la dovuta precedenza.
Il risultato dell’attività compiuta dalla polizia stradale riguardo ad un incidente automobilistico, pur valendo a fornire elementi utilizzabili da parte del giudice, può legittimamente essere da questo disatteso; il giudice può, pertanto, ritenere integrata la violazione di una o più norme del codice della strada, sulla base delle emergenze processuali, in assenza di formale contestazione da parte degli organi di polizia.
Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 1.02.2022, n. 3534
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