Astensione dal lavoro in seguito a sinistro e surroga dell’Inail

Va confermato il principio per cui se la vittima dell’illecito, in conseguenza di questo, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell’indennizzo, da parte dell’Inail, si trasferisce in capo a quest’ultimo ai sensi dell’art. 1916 c.c.; ne consegue che, per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea (art. 68 d.P.R. 1124/65) e di anticipazione di spese di cura (arti. 86 e ss. d.P.R. cit.) l’Inail ha sempre diritto di surrogarsi, perché la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e di una necessità di cura, e dunque di fatti che costituiscono danni civilisticamente rilevanti, dei quali la vittima ha diritto di essere risarcita; e va da sé che, ai fini della surrogazione, nulla rileva che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l’assenza dal lavoro, non percepisca nemmeno di avere patito un danno, e non ne chieda il risarcimento al responsabile.

NDR: in tal senso Cass. 3296/2018.

Corte di appello di Milano, sentenza del 15.7.2022, n. 2489

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