L’art 1916 cod. civ., che consente all’assicuratore che abbia pagato l’indennità di surrogarsi, fino alla concorrenza dell’ammontare di questa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili del danno, attua una forma di successione a titolo particolare nel diritto dell’assicurato, nella cui identica posizione l’assicuratore – in conseguenza del pagamento dell’indennità – viene a subentrare, acquistando il diritto nel medesimo stato in cui esso si trova al momento della surrogazione, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti, come se, cioè, ad agire, verso il terzo fosse lo stesso assicurato; sicché l’assicuratore che agisca contro il terzo a norma dell’art 1916 cod. civ. deve provare non solo il titolo della surrogazione, vale a dire il pagamento dell’indennità, ma anche i fatti costitutivi del diritto fatto valere in surrogazione, soggiacendo, quindi, allo stesso onere che avrebbe fatto carico all’originario titolare del diritto, dimostrando, dunque, l’esistenza e l’entità del danno.
NDR: in tal senso Cass. 27 luglio 1981 n. 4834, 1 febbraio 1988 n. 909 e 5 luglio 2022 n. 21218.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 28.3.2024, n. 8368
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