Posto che la presunzione di eguale concorso di colpa sancita dall’art. 2054, comma 2, cod. civ. ha funzione sussidiaria (operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso) e che il concorso di colpa può essere escluso, non solo quando il conducente abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità, da parte sua, di evitare l’incidente, va affermato che la presunzione stabilita dall’art. 2054, comma 2, cod. civ. non configura a carico del conducente un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta, da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l’impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto.
NDR: in senso conforme Cass. n. 4130 del 16 febbraio 2017.
Tribunale di Lecce, sentenza del 5.3.2021, n. 655
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