Art. 2054 c.c.: presunzione di eguale concorso di colpa e funzione sussidiaria

L’art. 2054 c.c. non impone di considerare uguale l’apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall’altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico. In altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. L’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente. In definitiva, la certezza della colpa nella condotta, purché potenzialmente idonea a determinare l’evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l’altro conducente dalla presunzione – che mantiene un carattere residuale – della sua concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell’evento, rendendo non corretta l’applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all’ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell’incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti.

NDR: in argomento Cass. n. 20982 del 12/10/2011, n. 26004 del 05/12/2011, n. 13672 del 21/05/2019, n. 09425 del 27/04/2011 e n. 09550 del 22/04/2009.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.5.2021, n. 12884

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