Alla luce della valenza residuale dell’art. 2054 c.c., è corretto ritenere la norma superata dalla prova liberatoria in ordine alla responsabilità della parte, non potendosi giungere ad una diversa soluzione sulla base della considerazione che la parte non era comparsa a rendere l’interrogatorio formale, dovendosi tra l’altro tenere conto che le conseguenze della mancata comparizione sono liberamente valutabili dal giudice di merito.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 7.10.2021, n. 27271
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