Art. 2054 c.c. e contraddittorietà della motivazione

Va confermata la contraddittorietà della motivazione della sentenza che, dopo aver affermato come l’allora appellante, ed odierno ricorrente, avesse – già in primo grado – provato non solo la dinamica dell’incidente, ma anche la responsabilità esclusiva dello stesso in capo alla controparte, ha poi dato applicazione all’art. 2054 c.c., comma 2, ovvero ad una presunzione, quella di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli tra loro entrati in collisione, che ha carattere sussidiario (operando, infatti, vuoi quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, vuoi qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 7.10.2021, n. 27298

Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno



Condividi:

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin

Potrebbe interessarti

Mandaci un messaggio

Login

Enter your email and password and start exploding killer features