Non sussiste responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell’incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa (fattispecie in tema di azione nei confronti del comune per i danni causati da fessura non visibile posta al di sotto del marciapiede).
Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 26.7.2021, n. 21395
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