Art. 2051 c.c.: onere della prova a carico del Comune ai fini dell’integrazione del fortuito

È infondato il motivo di ricorso per cassazione con cui il Comune denunci violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. domandando l’esclusione della responsabilità per l’impossibilità di esercitare un continuo ed efficace potere di controllo e di vigilanza di fatto sul bene demaniale,  qualora il Comune non deduca, e comunque non provi (come onere a suo carico al fine dell’integrazione del fortuito), che le condizioni pericolose del bene siano insorte improvvisamente (e, pertanto, siano sfuggite alla sua attività di controllo e di vigilanza; ciò sebbene resti vero che, in tema di demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare il potere di controllo e di vigilanza sul bene va valutata alla luce di una serie di criteri, quali la estensione della strada, la posizione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza che la connotano).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 22.3.2024, n. 7843

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