Art. 2051 c.c.: la presunzione di colpa del conducente può trarsi dalle condizioni della strada?

Qualora il giudice tragga dalle condizioni della strada – delle quali si presume responsabile l’ente proprietario ex art. 2051 cod. civ. – una presunzione di colpa del conducente del veicolo, addirittura idonea a incidere sul nesso causale interrompendolo, si viola la succitata disposizione – che configura una responsabilità oggettiva del custode – perché si addossa al danneggiato, sol perché consapevole della pericolosità della res custodita, l’onere di provare la propria mancanza di colpa e di aver adottato opportune cautele, anziché imporre al custode di provare il caso fortuito, integrato da una condotta imprudente o negligente del danneggiato stesso, specificamente individuata in relazione alle condizioni della cosa ed alle circostanze del singolo evento dannoso (nella fattispecie in esame, il percorso motivazionale della Corte territoriale si risolve in una non consentita tautologia, che ripropone in termini solo formalmente diversi l’enunciazione di ciò che dovrebbe costituire oggetto di illustrazione e di spiegazione, dato che individua ex post la colpa del conducente sulla base del seguente paralogismo: per evitare la caduta era necessaria una peculiare cautela in ragione della presenza di pietrisco; la caduta dimostra che non c’è stata la particolare prudenza).

NDR: in argomento si veda Cass. n. 8346 del 27/03/2024, che ricorda i seguenti principi dettati in materia della sezioni unite: a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”; b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato; del terzo, in un comportamento della vittima; c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile; d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d’) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; d”) valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; d”’) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d””) considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile”.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 23.4.2024, n. 10977

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