In merito all’applicabilità dell’art. 2051 c.c. va osservato che quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell’evento, ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. In questi casi il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va tuttavia adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo.
NDR: in tal senso Cass. 9.2.2004 n. 2430.
Tribunale di Roma, sentenza del 11.5.2021, n. 8178
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