È da reputarsi apparente la motivazione del giudice che, da una parte, riconosce la ricorrenza di un lieve avvallamento rappresentato da un abbassamento, da un solo lato, di circa 4-5 centimetri rispetto alla sede stradale, tale da non costituire una rilevante anomalia della res, e, dall’altra parte, afferma che l’anomalia sarebbe ben visibile. In tale modo la motivazione costituisce la risultante di affermazioni inconciliabili: se l’anomalia non è rilevante, il rischio non è percepibile e allora la condotta colposa del danneggiato non dovrebbe rilevare sul piano eziologico; se l’anomalia è ben visibile, vuol dire che è rilevante, e dunque il rischio è percepibile, da cui la rilevanza causale della condotta colposa della danneggiata.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.10.2022, n. 31702
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