Animali selvatici in autostrada: presunzione di responsabilità del Gestore autostradale

Nell’ipotesi di sinistro stradale determinato dall’inattesa ed imprevista presenza di un animale selvatico sulla carreggiata di un’autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex articolo 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell’animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa in custodia. Il potere di governo della cosa, nel quale si risolve il concetto di custodia, giustifica la presunzione di responsabilità proprio perché in ragione di esso è pretendibile una manutenzione e cura della cosa volta ad evitare l’intervento di fattori esterni e il determinarsi di situazioni di pericolo, restando anche in tali casi esclusa la responsabilità ove si dimostri, con onere a carico del custode, l’ascrivibilità del fatto dannoso a caso fortuito.

Occorre rammentare che secondo acquisizioni consolidate nella giurisprudenza di legittimità:

a) l’articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché’ il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito;

b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’articolo 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso;

c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;

d) si tratta, dunque, di un’ipotesi di responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.

Corte di Cassazione, sezione terza, ordinanza del 24.03.2022, n. 9610

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