Allorquando ravvisa un concorso di colpa nella causazione di un sinistro, il giudice è tenuto a congruamente motivare circa la maggiore o uguale gravità dell’una o dell’altra colpa, poiché l’accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico, dovendo pertanto debitamente indicare il criterio logico che nel caso ha presieduto alla formazione del proprio convincimento nell’operata determinazione della relativa misura percentuale (nella specie è contenuta una chiara esplicitazione al riguardo in ordine al quadro probatorio ed una disamina logico-giuridica che lascia trasparire il percorso argomentativo seguito; nell’impugnata sentenza la Corte territoriale ha, infatti, rilevato che: i) la bicicletta condotta dall’odierno ricorrente si immetteva da una strada secondaria su un’arteria principale e pertanto era tenuta a dare la precedenza al traffico che scorreva sull’arteria principale; ii) il tasso alcolemico del conducente dell’auto era pari allo 0,92 ed aveva provocato uno stato di alterazione palesemente idoneo ad incidere sulla sua condotta; iii) dato il forte impatto tra l’auto e la bicicletta, evincibile dalla documentazione fotografica allegata al rapporto redatto dai carabinieri, il conducente dell’auto non aveva posto in essere alcuna manovra di emergenza e non si era avveduta della presenza della bicicletta che ormai si trovava a metà della carreggiata; la conseguenza che la Corte ne ha tratto è che l’incidente si era verificato per causa di entrambi i soggetti coinvolti, ma che quella dell’odierno ricorrente aveva avuto un peso causale maggiore quantificato nella misura dell’80% rispetto a quello del 20% attribuito alla conducente dell’auto).
NDR: in tal senso Cass. 7/5/2021 n. 12164, 24/3/2011 n. 6752, 25/11/2021 n. 36638, 14/2/2020 n. 3819, 7/5/2021 n. 12164 e 2/4/2021 n. 9200.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.11.2022, n. 34171
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