In caso di sinistro stradale che veda coinvolto un veicolo sprovvisto di assicurazione, grava sul danneggiato l’onere di dimostrare in giudizio che la vettura danneggiante fosse priva di copertura assicurativa, non essendo a tal fine sufficiente riferire in giudizio che il danneggiante abbia omesso di riferire i propri dati assicurativi. In mancanza di tale prova, il Fondo di garanzia per le vittime della strada non potrà essere chiamato a rispondere dei danni patiti dal danneggiato.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 26.11.2020, n. 26908
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