Il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.), quando comunicato all’assicuratore in sede stragiudiziale, ha valore di presunzione legale fino a prova contraria della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute. Solo nel caso in cui il suddetto modulo venga presentato esclusivamente in sede giudiziale esso avrà mero valore indiziario.
Inoltre, la denuncia di sinistro stradale deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico dell’assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute
Nel caso in cui, invece, il modulo di constatazione amichevole sia portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni avranno valore soltanto indiziario.
NDR: in tal senso Cassazione civile, ordinanza del 26.09.2017, n. 22415
Cassazione civile, ordinanza del 12.11.2020, n. 25468
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